Ecobonus 110%
Come funziona l’ ecobonus del 110%? Linee guida
Quando si applica
Ad alcuni interventi di riqualificazione energetica, capaci di conseguire un significativo incremento della prestazione energetica, e gli interventi di messa in sicurezza antisismica.
Chi può ottenerlo?
Possono usufruire di una detrazione dall’IRPEF) del 110″ delle spese sostenute dal 1 Luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli interventi realizzati da lacp).
Gli edifici coinvolti
L’ecobonus 110% e il sismabonus 110% si applicano alle prime case e seconde case, sia unifamiliari, sia villette a schiera, sia unità immobiliari in condominio. Può essere applicato ad un massimo di due unità immobiliari.
Interventi “trainanti”
Cappotto termico
La detrazione fiscale del 110% è calcolata su un tetto massimo di spesa di:
– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le villette a schiere;
– 40.000 euro per unità immobiliare in condomini da due a otto unità immobiliari
– 30.000 euro per unità immobiliari in condomini con più di otto unità immobiliari
Impianti di climatizzazione in condominio
Si applica a interventi sulle parti comuni degli edifici su un tetto massimo di spesa:
- 20.000 euro moltiplicato in condomini da due a otto unità immobiliari
- 15.000 euro in condomini da due a otto unità immobiliari;
Impianti di climatizzazione in villette
La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito
Antisisma
Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. La detrazione va calcolata su un importo massimo detraibile di 96.000 euro
Serramenti e altri interventi compresi nell’Ecobonus
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Ecobonus
Interventi di efficientamento energetico già agevolati con l’ecobonus tradizionale.
Serramenti e infissi rientrano nell’ ecobonus110 del decreto rilancio.
Quali sono i requisiti tecnici per l’ ecobonus infissi:
- L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).
- L’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
- I valori di trasmittanza termica finali (UW) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. del 26 gennaio 2010.
Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Quali sono le spese ammissibili:
- Fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.
- Fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici.
- Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E. – ove richiesto; direzione dei lavori etc.).
Documentazione da trasmettere all’ENEA:
- “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).
La “scheda descrittiva”:
- nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
- in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
Documenti da conservare a cura del cliente:
Di tipo “tecnico”:
- originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;
- asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti. L’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore/assemblatore/installatore di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti; Il valore di trasmittanza termica degli infissi ante intervento, che può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato dall’ENEA e che può essere riportato:
- all’interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
- in un’autocertificazione del produttore;
- nell’asseverazione;
- schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
- copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare.
Di tipo “amministrativo”:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
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Fotovoltaico
Installazione congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali. Tetto di spesa di 48.000 euro
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Sistemi accumulo
Integrati negli impianti solari fotovoltaici realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali
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Veicoli elettrici
Colonnine ricarica realizzate insieme ad almeno uno fra cappotto termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione